La pubblicazione della Legge delega N° 144/99, e del successivo D. Lgs.
N° 38 del 23 Febbraio 2000, ripubblicato in data 20 Marzo, hanno introdotto
profonde modifiche nell'ambito di quanto previsto in materia di "Assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
L'intero sistema assicurativo, definito sulla base dei contenuti del
T.U. INAIL facente capo al D.P.R. 1124/65 DEL 30/6/1965 aveva già in
passato trovato alcune occasioni di integrazione in particolare con
il D.P.R. 689 del 24/11/81, che aveva esplicitato il concetto della
perseguibilità d'ufficio per le sole lesioni connesse a violazione di
norme antinfortunistiche (modificando quindi i termini per l'esonero
per il datore di lavoro).
Successivamente alla storica sentenza N° 184 del 30/6/86, con la quale
la Suprema Corte statuiva definitivamente la fattispecie del "danno
biologico" (danno alla salute) soprattutto per quanto relativo alla
sua autonomia giuridica rispetto alle altre figure di danno, la sentenza
a tutti nota N° 356 del 18/7/1991, ad ulteriore precisazione e conferma
di tali concetti, veniva da una parte a riaffermare l'autonomia di tale
componente di danno rispetto alle altre ed eventuali conseguenze dannose
derivanti dalla lesione, confermando peraltro la sua estraneità al sistema
assicurativo previsto dal succitato D.P.R. 1124.
Naturalmente l'inopponibilità della disciplina dell'esonero della responsabilità
civile previsto a favore del datore di lavoro ai sensi dell'art. 10
del T.U., obbligava lo stesso a farsi carico delle azioni per il risarcimento
del danno biologico direttamente promosse dal lavoratore infortunato.
La situazione che ne è derivata ha portato gli assicuratori privati
ad introdurre all'interno delle cosiddette coperture RCO per le aziende
anche la componente riguardante il danno biologico, a salvaguardia della
posizione del datore di lavoro, modificando quindi la portata della
garanzia in presenza di adeguato incremento delle condizioni di premio.
L'impostazione non è stata successivamente modificata per cui, sino
ad oggi, il regime di applicazione dell'assicurazione pubblica in materia
di infortuni sul lavoro, e conseguentemente l'ambito di operatività
delle assicurazioni private in materia di RCO è rimasto sostanzialmente
immutato.
L'entrata in vigore del D. Lgs. N° 38 del 23/2/2000 ha invece introdotto
tutta una serie di modifiche ed innovazioni che hanno profondamente
innovato la portata applicativa del sistema assicurativo previdenziale,
con conseguenti ovvi riflessi anche sul sistema assicurativo privato
nell'ambito RCO.
La più significativa innovazione introdotta dal disposto legislativo ha
riguardato l'introduzione nel sistema INAIL del cosiddetto "danno biologico"
definito all'art. 13 "...in attesa della definizione di carattere generale
di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo
risarcimento, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione
obbligatoria..." come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile
di valutazione medico legale, alla persona, derivante da infortuno sul
lavoro o da malattia professionale.
La legge dopo aver introdotto tale concetto del tutto innovativo rispetto
al passato, ha definito successivamente i criteri per la valutazione
dei danni stabilendo che il danno biologico come sopra definito venga
ripartito in due fasce (art. 13 comma 2) che divergono per il metodo
di erogazione delle sovvenzioni previdenziali; alla prima appartengono
le menomazioni conseguenti alla lesione dell'integrità psicofisica comprese
tra il 6 e il 15 per cento (quindi con franchigia relativa del 6 per
cento), per le quali l'indennizzo è erogato esclusivamente in forma
capitale, mentre alla seconda appartengono le menomazioni di grado pari
o superiore al 16 per cento per le quali l'indennizzo è corrisposto
sotto forma di rendita.
La prima innovazione di fondamentale importanza introdotta dalla nuova
disciplina è consistita nel cancellare la preesistente soglia di franchigia
posta per l'inabilità lavorativa (11 per cento), che aveva dato origine
al concetto di invalidità micropermanente, introducendo a nuovo due
franchigie la prima per i danni di natura biologica e la seconda per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali dell'infortunio o della
malattia professionale.
Inoltre per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento
è prevista, oltre all'indennizzo calcolato come in precedenza richiamato,
anche l'erogazione di una ulteriore quota di rendita aggiuntiva per
ristorare le conseguenze di carattere patrimoniale dell'infortunio o
della malattia professionale, sulla base di indici e coefficienti in
relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato,
esplicitati nelle tabelle di riferimento pubblicate successivamente
con apposito decreto.
In base al nuovo disposto viene a scomparire dal meccanismo di determinazione
degli indennizzi il danno biologico a carattere temporaneo, fattispecie
autonoma di pregiudizio, che sebbene esclusa a carattere generale, sembrerebbe
rientrare nell'ipotesi di morte del leso sopraggiunta all'infortunio
(art. 13 comma 9).
Tra le ulteriori innovazioni introdotte dal disposto legislativo un cenno
particolare meritano l'art. 4 "Assicurazione dei lavoratori dell'area
dirigenziale", l'art. 5 "Assicurazione dei lavoratori parasubordinati",
l'art. 6 "Assicurazione degli sportivi professionisti" e l'art. 12 "Infortuni
in itinere".
Lasciando ad una lettura approfondita del testo l'analisi dei contenuti specifici,
è opportuna una breve riflessione sugli aspetti innovativi che le norme
introducono, soprattutto al fine di valutarne i riflessi per quanto
riguarda le assicurazioni del settore privato.
Relativamente ai lavoratori dell'area dirigenziale, mentre si riafferma il concetto
di attribuzione della copertura nell'ambito di quanto previsto dagli
artt. 1, 4 e 9 del T.U., si stabilisce che la retribuzione valevole
ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione
delle rendite di cui all'art. 116 del T.U. pari all'ammontare di Lit.
39.709.000.= annue; al riguardo è bene osservare come tale disposizione,
peraltro riaffermata dall'INAIL con la circ. FT/1/13 del 13/1/2000,
ha valore unicamente rispetto agli obblighi contributivi, mentre per
quanto riferito alla componente dei premi afferenti le assicurazioni
del settore privato, il valore del parametro cui fare riferimento è
unicamente quello richiamato nei rispettivi contratti di assicurazione,
nel rispetto dei quali sono da assolvere gli obblighi a carico delle
aziende assicurate.
Per quanto attiene l'ambito dei "lavoratori parasubordinati", è stato
introdotto a nuovo l'obbligo di copertura assicurativa anche per questa
categoria che comprende i soggetti che, pur non essendo alle dipendenze
dell'azienda, svolgono attività continuativa ed n modo coordinato a
favore della stessa, nel presupposto della ripartizione dei premi relativi
per due terzi a carico dell'azienda e per un terzo a carico del lavoratore
appartenente a tale categoria, da calcolarsi sulla base dei compensi
percepiti per l'incarico (ad esemplificazione si osservi come a tale
ambito appartengono gli amministratori, i sindaci, i consulenti non
occasionali ecc.).
L'obbligo assicurativo è stato inoltre esteso agli sportivi professionisti
(art. 6), intesi come quelli aderenti a società affiliate alle federazioni
professionistiche nazionali, pur demandando per questi soggetti alla
pubblicazione di un successivo decreto le modalità di calcolo dei relativi
premi assicurativi.
L'art. 12 "Infortunio in itinere" definisce infine in tempi più ampi
rispetto al passato l'ambito di tale copertura al fine di eliminare
le situazioni di contenzioso verificatesi in passato, attribuendone
l'operatività anche alle figure fino ad oggi non rientranti nella copertura
quali ad esempio quelle dei lavoratori parasubodinati.
Da tutte le precedenti considerazioni consegue che, rispetto al passato,
è completamente modificata la posizione del datore di lavoro che, ottemperati
gli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria per gli
infortuni sul lavoro e malattie professionali, sulla base del nuovo
disposto legislativo, si troverà da una parte esposto all'azione di
regresso da parte dell'INAIL per le nuove componenti di danno introdotte
in conseguenza della nuova normativa ed anche a favore di soggetti fino
ad oggi non assicurati, dall'altra soggetto all'azione promossa dal
lavoratore leso sia per le parti di danno non coperte dall'assicuratore
pubblico (ad e. danno morale e danno biologico temporaneo), sia per
gli importi di danno che non fossero stati esaustivamente indennizzati
dalle prestazioni erogate dall'ente pubblico.
E' quindi assolutamente indispensabile cogliere questa occasione per
individuare appieno le esigenze delle aziende, predisponendo gli strumenti
assicurativi integrativi più idonei a fornire una sollecita risposta
alle richieste di copertura che verranno a manifestarsi.
In considerazione di tutte le innovazioni introdotte nel normativo legislativo
in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali è opportuno
osservare come la portata degli attuali contratti assicurativi per le
aziende in materia di R.C.O. è definita sulla base delle vecchie previsioni
legislative che si riferiscono al D.P.R. 1124/65, eventualmente integrato
dalla garanzia danno biologico extra INAIL, anche se questa revisione
certamente non può essere riferita a tutti i contratti in portafoglio,
con particolare riferimento a quelli più vetusti e non oggetto di precedenti
riforme.
La problematica degli infortuni sul lavoro è particolarmente complessa
soprattutto nel nostro paese che solo di recente si è dato una legislazione
specifica (vedi leggi 626/94 e 494/96) sulla base del recepimento di
direttive comunitarie in materia, con la finalità di migliorare le condizioni
di sicurezza sui luoghi di lavoro e riducendo l'incidenza degli infortuni
sul lavoro che, nonostante tali interventi, rimane ancora troppo elevata
rispetto a standard accettabili.