NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

La pubblicazione della Legge delega N° 144/99, e del successivo D. Lgs. N° 38 del 23 Febbraio 2000, ripubblicato in data 20 Marzo, hanno introdotto profonde modifiche nell'ambito di quanto previsto in materia di "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
L'intero sistema assicurativo, definito sulla base dei contenuti del T.U. INAIL facente capo al D.P.R. 1124/65 DEL 30/6/1965 aveva già in passato trovato alcune occasioni di integrazione in particolare con il D.P.R. 689 del 24/11/81, che aveva esplicitato il concetto della perseguibilità d'ufficio per le sole lesioni connesse a violazione di norme antinfortunistiche (modificando quindi i termini per l'esonero per il datore di lavoro).
Successivamente alla storica sentenza N° 184 del 30/6/86, con la quale la Suprema Corte statuiva definitivamente la fattispecie del "danno biologico" (danno alla salute) soprattutto per quanto relativo alla sua autonomia giuridica rispetto alle altre figure di danno, la sentenza a tutti nota N° 356 del 18/7/1991, ad ulteriore precisazione e conferma di tali concetti, veniva da una parte a riaffermare l'autonomia di tale componente di danno rispetto alle altre ed eventuali conseguenze dannose derivanti dalla lesione, confermando peraltro la sua estraneità al sistema assicurativo previsto dal succitato D.P.R. 1124.
Naturalmente l'inopponibilità della disciplina dell'esonero della responsabilità civile previsto a favore del datore di lavoro ai sensi dell'art. 10 del T.U., obbligava lo stesso a farsi carico delle azioni per il risarcimento del danno biologico direttamente promosse dal lavoratore infortunato.
La situazione che ne è derivata ha portato gli assicuratori privati ad introdurre all'interno delle cosiddette coperture RCO per le aziende anche la componente riguardante il danno biologico, a salvaguardia della posizione del datore di lavoro, modificando quindi la portata della garanzia in presenza di adeguato incremento delle condizioni di premio.
L'impostazione non è stata successivamente modificata per cui, sino ad oggi, il regime di applicazione dell'assicurazione pubblica in materia di infortuni sul lavoro, e conseguentemente l'ambito di operatività delle assicurazioni private in materia di RCO è rimasto sostanzialmente immutato.
L'entrata in vigore del D. Lgs. N° 38 del 23/2/2000 ha invece introdotto tutta una serie di modifiche ed innovazioni che hanno profondamente innovato la portata applicativa del sistema assicurativo previdenziale, con conseguenti ovvi riflessi anche sul sistema assicurativo privato nell'ambito RCO.
La più significativa innovazione introdotta dal disposto legislativo ha riguardato l'introduzione nel sistema INAIL del cosiddetto "danno biologico" definito all'art. 13 "...in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria..." come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, alla persona, derivante da infortuno sul lavoro o da malattia professionale.
La legge dopo aver introdotto tale concetto del tutto innovativo rispetto al passato, ha definito successivamente i criteri per la valutazione dei danni stabilendo che il danno biologico come sopra definito venga ripartito in due fasce (art. 13 comma 2) che divergono per il metodo di erogazione delle sovvenzioni previdenziali; alla prima appartengono le menomazioni conseguenti alla lesione dell'integrità psicofisica comprese tra il 6 e il 15 per cento (quindi con franchigia relativa del 6 per cento), per le quali l'indennizzo è erogato esclusivamente in forma capitale, mentre alla seconda appartengono le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento per le quali l'indennizzo è corrisposto sotto forma di rendita.
La prima innovazione di fondamentale importanza introdotta dalla nuova disciplina è consistita nel cancellare la preesistente soglia di franchigia posta per l'inabilità lavorativa (11 per cento), che aveva dato origine al concetto di invalidità micropermanente, introducendo a nuovo due franchigie la prima per i danni di natura biologica e la seconda per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali dell'infortunio o della malattia professionale.
Inoltre per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento è prevista, oltre all'indennizzo calcolato come in precedenza richiamato, anche l'erogazione di una ulteriore quota di rendita aggiuntiva per ristorare le conseguenze di carattere patrimoniale dell'infortunio o della malattia professionale, sulla base di indici e coefficienti in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato, esplicitati nelle tabelle di riferimento pubblicate successivamente con apposito decreto.
In base al nuovo disposto viene a scomparire dal meccanismo di determinazione degli indennizzi il danno biologico a carattere temporaneo, fattispecie autonoma di pregiudizio, che sebbene esclusa a carattere generale, sembrerebbe rientrare nell'ipotesi di morte del leso sopraggiunta all'infortunio (art. 13 comma 9).
Tra le ulteriori innovazioni introdotte dal disposto legislativo un cenno particolare meritano l'art. 4 "Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale", l'art. 5 "Assicurazione dei lavoratori parasubordinati", l'art. 6 "Assicurazione degli sportivi professionisti" e l'art. 12 "Infortuni in itinere".
Lasciando ad una lettura approfondita del testo l'analisi dei contenuti specifici, è opportuna una breve riflessione sugli aspetti innovativi che le norme introducono, soprattutto al fine di valutarne i riflessi per quanto riguarda le assicurazioni del settore privato.
Relativamente ai lavoratori dell'area dirigenziale, mentre si riafferma il concetto di attribuzione della copertura nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 1, 4 e 9 del T.U., si stabilisce che la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116 del T.U. pari all'ammontare di Lit. 39.709.000.= annue; al riguardo è bene osservare come tale disposizione, peraltro riaffermata dall'INAIL con la circ. FT/1/13 del 13/1/2000, ha valore unicamente rispetto agli obblighi contributivi, mentre per quanto riferito alla componente dei premi afferenti le assicurazioni del settore privato, il valore del parametro cui fare riferimento è unicamente quello richiamato nei rispettivi contratti di assicurazione, nel rispetto dei quali sono da assolvere gli obblighi a carico delle aziende assicurate.
Per quanto attiene l'ambito dei "lavoratori parasubordinati", è stato introdotto a nuovo l'obbligo di copertura assicurativa anche per questa categoria che comprende i soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'azienda, svolgono attività continuativa ed n modo coordinato a favore della stessa, nel presupposto della ripartizione dei premi relativi per due terzi a carico dell'azienda e per un terzo a carico del lavoratore appartenente a tale categoria, da calcolarsi sulla base dei compensi percepiti per l'incarico (ad esemplificazione si osservi come a tale ambito appartengono gli amministratori, i sindaci, i consulenti non occasionali ecc.).
L'obbligo assicurativo è stato inoltre esteso agli sportivi professionisti (art. 6), intesi come quelli aderenti a società affiliate alle federazioni professionistiche nazionali, pur demandando per questi soggetti alla pubblicazione di un successivo decreto le modalità di calcolo dei relativi premi assicurativi.
L'art. 12 "Infortunio in itinere" definisce infine in tempi più ampi rispetto al passato l'ambito di tale copertura al fine di eliminare le situazioni di contenzioso verificatesi in passato, attribuendone l'operatività anche alle figure fino ad oggi non rientranti nella copertura quali ad esempio quelle dei lavoratori parasubodinati.
Da tutte le precedenti considerazioni consegue che, rispetto al passato, è completamente modificata la posizione del datore di lavoro che, ottemperati gli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, sulla base del nuovo disposto legislativo, si troverà da una parte esposto all'azione di regresso da parte dell'INAIL per le nuove componenti di danno introdotte in conseguenza della nuova normativa ed anche a favore di soggetti fino ad oggi non assicurati, dall'altra soggetto all'azione promossa dal lavoratore leso sia per le parti di danno non coperte dall'assicuratore pubblico (ad e. danno morale e danno biologico temporaneo), sia per gli importi di danno che non fossero stati esaustivamente indennizzati dalle prestazioni erogate dall'ente pubblico.
E' quindi assolutamente indispensabile cogliere questa occasione per individuare appieno le esigenze delle aziende, predisponendo gli strumenti assicurativi integrativi più idonei a fornire una sollecita risposta alle richieste di copertura che verranno a manifestarsi.
In considerazione di tutte le innovazioni introdotte nel normativo legislativo in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali è opportuno osservare come la portata degli attuali contratti assicurativi per le aziende in materia di R.C.O. è definita sulla base delle vecchie previsioni legislative che si riferiscono al D.P.R. 1124/65, eventualmente integrato dalla garanzia danno biologico extra INAIL, anche se questa revisione certamente non può essere riferita a tutti i contratti in portafoglio, con particolare riferimento a quelli più vetusti e non oggetto di precedenti riforme.
La problematica degli infortuni sul lavoro è particolarmente complessa soprattutto nel nostro paese che solo di recente si è dato una legislazione specifica (vedi leggi 626/94 e 494/96) sulla base del recepimento di direttive comunitarie in materia, con la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e riducendo l'incidenza degli infortuni sul lavoro che, nonostante tali interventi, rimane ancora troppo elevata rispetto a standard accettabili.